Friuli: se l’ex coniuge va a convivere stop all’assegno di divorzio

di Monica Mores avvocato.

La mia ex convive. Sono costretto a versarle l’assegno divorzile? Con sentenza del 3 aprile 2015, n. 6855, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui il coniuge divorziato intraprenda una convivenza stabile viene a mancare, in capo al beneficiario, il presupposto giuridico per mantenere il diritto a percepire l’assegno divorzile. Di fatto, con la sentenza in parola, alla convivenza viene data una rilevanza giuridica maggiore rispetto al passato anche se non è possibile equiparare il matrimonio alla famiglia di fatto. La Cassazione, con questa sentenza non ha voluto sostenere l’uguaglianza tra il matrimonio e la convivenza. Le differenze, infatti, permangono: se in caso di passaggio a nuove nozze la perdita dell’assegno di divorzile è automatica, come previsto dall’art. 5 L. div., non è così in caso di convivenza. Tuttavia, è possibile richiedere l’intervento del Giudice affinché, valutati alcuni elementi, possa provvedere in tal senso. Ma quali sono questi elementi che il Giudicante deve esaminare prima di poter decidere di eliminare l’assegno divorzile del beneficiario passato a “nuova convivenza”? Partendo dal consolidato principio secondo cui la “famiglia di fatto” non è solo “convivere come coniugi”, bensì una vera e propria famiglia portatrice di valori di solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente della famiglia stessa, la Suprema Corte ha sancito che, qualora vi sia una convivenza con “i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita comune, si è in presenza di un nuovo nucleo familiare”. Fatta questa valutazione, è di tutta evidenza che “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto”. Del resto, con la formazione della nuova famiglia, il coniuge beneficiario dell’assegno va a rescindere “ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile”. In conclusione, richiamando le parole della Consulta, “è assai più coerente […]affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli […]dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto”.