Tocai Friulano: odissea senza fine

E’ stata dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale la legge regionale 24/2007 del Friuli Venezia Giulia, che prevedeva l’uso del nome Tocai friulano per il vino commercializzato in Italia. La sentenza, redatta il 5 novembre scorso, e’ stata depositata oggi. La norma, impugnata dal Governo, stabiliva la possibilita’ di usare la denominazione ”Tocai friulano” in attuazione dell’Accordo TRIPs, firmato nell’ambito del Wto a Marrakech nel 1994 e ritenuto ”successivo e prevalente” sul territorio italiano a quello del 1993 fra la Cee e l’Ungheria, alla quale e’ stato riservato l’uso del nome Tokay.

Una risposta a “Tocai Friulano: odissea senza fine”

  1. Aggiornamento 15/11/2008

    È stata dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale la legge regionale 24/2007 del Friuli Venezia Giulia, che prevedeva l’uso del nome Tocai friulano per il vino commercializzato in Italia. La sentenza, redatta il 5 novembre scorso, è stata depositata ieri. Una sentenza che, dal punto di vista pratico, cambia ben poco le cose, visto che arriva pochi giorni dopo il decreto del ministro Zaia che “impone” l’uso del nome Friulano per la vendemmia appena conclusa, anche su quelle bottiglie destinate al mercato locale. Certo, un paio di settimane fa, più di qualcuno era rimasto sorpreso del fatto che il ministro “azzardasse” un decreto prima ancora di conoscere il parere della Corte costituzionale, ma con la sentenza pubblicata ieri non ci sono più dubbi che il nome Tocai sparisce dalle etichette dei produttori regionali. Certo c’è ancora il ricorso alla Corte di Giustizia, ma tutto lascia pensare che è tempo di girare pagina.

    La norma della Regione Fvg, impugnata dal Governo, stabiliva la possibilità di usare la denominazione «Tocai friulano» in attuazione dell’Accordo Trip’s, firmato nell’ambito del Wto a Marrakech nel 1994 e ritenuto «successivo e prevalente» sul territorio italiano a quello del 1993 fra la Cee e l’Ungheria, alla quale è stato riservato l’uso del nome Tokay. I giudici hanno accolto il conflitto di attribuzione sollevato tra poteri statali e regionali, in particolare sulla tutela della denominazione di origine dei vini, sottolineando che è «evidente l’appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall’agricoltura», come la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile, che non possono essere attribuite alla Regione.

    «Soo stati giudicato prevalenti gli aspetti commerciali su quelli agricoli, per i quali la Regione Fvg ha competenza – ha commentato Bruno Malattia, primo firmatario di quella legge, ed ex capogruppo dei Cittadini per il Presidente –. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma speravamo di salvare i, nome Tocai, almeno sul territorio nazionale. Sono deluso, ma non tanto per questa sentenza, quanto per quello che si poteva fare prima e non è stato fatto. La nostra legge era l’ultimo tentativo per non perdere uno degli elementi identitari di questa terra».

    «La sentenza è in liena con quella della Corte di Giustizia – spiega il presidente di Federdoc, Stefano Trinco – e, in parte, era stata anticipata dal decreto del ministro Zaia di alcune settimane fa. Dal punto di vista pratico, dunque, non cambia nulla: da questa vendemmia il vino è imbottigliato come Friulano. Rimane in piedi il discorso della sentenza definitiva, ma credo che ora sia più giusto concentraci sul futuro. Non esulto per quanto accaduto, ma bisogna girare pagina e concentrarci sui fondi stanziati (non si sa quanto) per la promozione del nuovo nome. E spriamo che tutto questic i serva da lezione».

    Il più sorpreso è il presidente della Cantina produttori di Cormòns, Luigi Soini: «La sentenza è sulla scia del decreto Zaia. Mi dispiace, ma spero ancora nella Corte di Giustizia del Lussemburgo: non ha ancora risposto perchè su 122 “sinonimi” è stato preso di mira soltanto Tocai».

    Ora, dunque, il vino già confezionato e designato con la denominazione Tocai Friulano potrà essere ancora commercializzato in ambito nazionale fino a esaurimento delle scorte, purché le ditte imbottigliatrici abbiano comunicato entro il 10 ottobre scorso i quantitativi di vino imbottigliati ed etichettati prima della pubblicazione del nuovo decreto.

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