FRiuli: l’importanza di un preventivo scritto della ditta prima di effettuare i lavori

di RITA BERTOSSI
Tra le richieste di informazioni e assistenza che sono presentate alle associazioni di tutela dei consumatori, ogni anno un certo numero riguarda interventi legati a nuovi allacciamenti, ristrutturazioni, installazione di nuovi impianti, sostituzione di vecchie derivazioni idriche e di collegamenti di servizi di vario genere. L’ultimo caso che ho seguito lo scorso anno riguardava la richiesta di pagamento pervenuta a una signora residente nella zona pedemontana, la quale aveva ricevuto una fattura relativa alla costruzione di un muretto divisorio tra la sua proprietà e quella confinante di pertinenza di una famiglia di parenti. La signora Rosa, stupita dall’ammontare della somma richiesta e non corrispondente a quanto concordato e preventivato  aveva telefonato all’artigiano prestatore d’opera per avere spiegazioni. Aveva così appreso che i parenti, che le avevano chiesto di approfittare della presenza dell’impresa per far abbattere degli alberi posti a confine. Ottenuto il consenso, a lavori effettuati, gli stessi avevano fatto addebitare il prezzo del taglio e dell’asporto alla signora Rosa. I rapporti tra le due famiglie non erano mai stati idilliaci e quest’ultimo fatto ha acuito la conflittualità e ha portato quasi alla lite. Naturalmente la signora Rosa si è rifiutata di pagare la quota spettante ai committenti, in quanto non prevista dal preventivo né concordata con l’azienda. Fortunatamente esisteva il preventivo ed era ben dettagliato, quindi è stato sufficiente intervenire con raccomandata per risolvere con l’esecutore dei lavori, che peraltro aveva ammesso che il taglio degli alberi non era stato richiesto da Rosa. Un caso che mi è stato segnalato due giorni or sono riguarda anch’esso un preventivo di spesa. Giovanni a fine primavera dello scorso anno ha chiesto all’acquedotto gestore della sua zona di residenza un preventivo di spesa per effettuare i lavori di una nuova derivazione idrica con spostamento del contatore e di chiusura della vecchia derivazione. Il responsabile dell’ufficio competente, dopo il sopralluogo di prassi, ha inviato il preventivo indicando le voci comprese e quelle escluse in quanto realizzate in proprio da Giovanni. Il costo era, poniamo, di 800 euro. Preventivo visionato, accettato e pagato in anticipo dal committente, che ha però avuto la non lieta sorpresa di ricevere successivamente, a lavori terminati, la fattura per un ammontare quasi doppio rispetto al preventivo. Giovanni ha telefonato al responsabile per conoscere le motivazioni della lievitazione della somma e avrebbe ricevuto come risposta: «Eh, sono stato un po’ leggero». Quali sono quindi le informazioni e i consigli da seguire quando si intraprendono lavori di una certa importanza? Innanzi tutto facciamo nostro il “verba volant, scripta manent” e ricordiamo che il preventivo costituisce uno strumento di difesa del committente, soprattutto se consumatore, che per questo deve essere scritto e deve essere redatto in forma dettagliata. Il prestatore si deve impegnare a eseguire e portare a termine i lavori con diligenza, professionalità e a regola d’arte e, nel caso di rifacimento di impianti, al termine dell’esecuzione questi dovranno essere sottoposti a collaudo, con redazione e rilascio di dichiarazione di conformità, sicurezza e idoneità dell’impianto secondo le vigenti normative di settore. In presenza di tale documentazione il committente è tutelato. Anche per quanto riguarda i costi, dovrà essere il professionista (artigiano o altro), a dimostrare che la differenza tra quanto preventivato e quanto poi richiesto in fattura, è giustificato. Ricordo che esistono dei tariffari professionali consultabili e, per alcune prestazioni, anche tempistiche previste per l’esecuzione di taluni interventi. Qualora il contratto – tale è un preventivo se accettato e sottoscritto dalle parti – per la “fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre” sia stipulato tra un professionista e un consumatore, si applicherà il Titolo III, Capo I del Codice del consumo – Dlgs 06/09/2005 206 “Della vendita dei beni di consumo”. Il preventivo scritto garantisce quindi i contraenti per quanto riguarda sia il prezzo della prestazione sia la qualità dei materiali impiegati. In caso contrario, in presenza di accordi verbali, sarà a carico del committente provare quanto concordato ed è auspicabile, in questo caso, avere testimonianze probatorie. Nel caso occorso a Giovanni, cioè di corrispettivo richiesto superiore a quello concordato, se non c’è stata alcuna modifica fra i lavori concordati e quelli realizzati, il prestatore d’opera non ha alcun diritto a richiedere un importo superiore a quello preventivato. Giovanni dovrà pagare solo quanto precedentemente pattuito poiché le eventuali variazioni di prezzo di materiali e altro devono essere comunicate al committente, che dovrà dare il consenso, sempre in forma scritta, alle modifiche e al conseguente aumento del costo dell’opera.