Rigolato: dubbi e criticità sul nuovo Isee a confronto con il precedente

di Cleto Candido.

È stato introdotto da gennaio di quest’anno, il nuovo Isee (indicatore della situazione economica equivalente). Qual è la differenza dell’Isee attuale e quello precedente. La differenza sta nel fatto che l’attuale Isee è più consono, sotto il profilo dell’equità, a chi usa questo strumento per accedere a prestazioni sociali e servizi agevolati però, nello stesso tempo, ha complicato la vita degli aventi diritto per una serie di incombenze che prima non erano previste. Bisogna dirlo chiaramente che l’Isee precedente si prestava ad “escamotage”, a “furbizie” non penalizzanti, affinché il risultato finale non rispecchiasse esattamente la situazione reale del dichiarante. Per esempio, svuotare il conto in banca prima del 31 dicembre dell’anno precedente, per poi rimpinguarlo ad Isee effettuato. Con quel sistema era penalizzato chi aveva effettivamente bisogno. Con l’introduzione del nuovo metodo di calcolo, si è cercato, perlomeno, di fare un po’ di giustizia. È stata introdotta, tra l’altro, la gradualità per ciò che riguarda l’invalidità. Con l’Isee precedente l’invalido al cento per cento con indennità di accompagnamento, era considerato alla stessa stregua dell’invalido al sessantasei per cento; adesso, giustamente, hanno introdotto tre le fasce d’invalidità secondo la gravità andando così ad incidere sulla cosiddetta, scala di equivalenza e quindi sul risultato finale. Detto questo rimangono, peraltro, delle zone d’ombra e certi casi particolari che la legge, ovviamente, non ha previsto. Mi riferisco al quesito posto da un socio che chiedeva se i suoi risparmi, depositati alla Coopca, andavano dichiarati ai fini dell’Isee pur non avendone la disponibilità. Domanda sacrosanta alla quale la legge non da una risposta in merito; a questo proposito bisognerebbe fare un ragionamento di tipo analogico con i beni immobili. I beni immobili se non sono nella disponibilità del dichiarante (esempio nudo proprietario) non vanno dichiarati ai fini dell’ISEE mentre vanno dichiarati gli immobili di cui si ha un diritto reale di godimento (esempio usufrutto, uso, abitazione). Pertanto se questo principio fosse applicato anche per il patrimonio mobiliare, il prestito sociale alla Coopca, che per le note vicende è congelato, quindi non disponibile all’atto della dichiarazione, e tra l’altro, ahimè, non avendo la certezza del rimborso, non andrebbe dichiarato. Altro problema, per esempio, è quello dei buoni postali fruttiferi cointestati. In questo caso potrebbe succedere, e succede, che tanti intestatari non dichiarano la quota di spettanza, perché il buono è stato intestato a loro insaputa e quindi non sono a conoscenza, anche perché, il buono cartaceo è materialmente in posseduto dall’intestato principale il quale ha la facoltà e la possibilità di incassarlo in qualsiasi momento senza chiedere il permesso e/o consenso agli altri.Questi sono alcuni casi che si potrebbero verificare che la legge non ha previsto.