Roma: ecco perché non si voterà per il Tribunale di Tolmezzo

Il referendum abrogativo della riforma della geografia giudiziaria, chiesto da nove Consigli regionali, tra i quali quello del Friuli-V.G. a difesa del soppresso Tribunale di Tolmezzo, è inammissibile perché l’eventuale eliminazione integrale di una legge «costituzionalmente necessaria», senza la contestuale sostituzione con una diversa legge, provocherebbe un vuoto normativo «non colmabile». È uno dei motivi per cui la Consulta ha dichiarato inammissibile, il 15 gennaio, la proposta delle Regioni di indire un referendum contro il taglio dei tribunali previsto dalla riforma.

Secondo la Consulta, l’abrogazione della riforma della geografia giudiziaria – chiesta da Abruzzo, Piemonte, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Basilicata e Calabria – «priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale», con «irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio». Leggi costituzionalmente necessarie come questa, afferma la Corte, possono essere «modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate» con un referendum, perché ciò «determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell’indefettibile funzione giurisdizionale». Né sarebbe possibile, come sostenuto dalle Regioni, la «reviviscenza della legislazione precedente». La richiesta di referendum è inoltre inammissibile, scrive la Corte costituzionale, per la disomogeneità del quesito proposto, che rischierebbe di mettere in difficoltà l’elettore chiamato ad esprimersi: «in definitiva – si legge nella sentenza – poiché la riforma è sottoposta all’abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l’elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta». Il quesito referendario non presenta invece profili di inammissibilità, secondo la Consulta, in riferimento al limite delle leggi di Bilancio, questione che era stata sollevata dall’Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio.