V day: cosa vogliamo

I miei lettori ormai da mesi hanno letto il banner posto in testa alla pagina web del blog; oggi vi spiego meglio cosa vuol ottenere la proposta di legge che sta dietro a questa giornata. Ecco qua (solo i primi due articoli).

Articolo 1. Ulteriori cause di ineleggibilità (dei parlamentari).
1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto ilseguente comma:
« Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all’ufficio di membro del Parlamento. ».
2. Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente articolo:

« 10-bis. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo.
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
L’ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua. ».
3. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole « 9 e 10 » sono sostituite con le seguenti: « 9, 10 e 10-bis. ».
Articolo 2. Sospensione e decadenza dall’ufficio di parlamentare.
1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.
2. Le cause di ineleggibilità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.
3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal Pubblico Ministero al Presidente della Repubblica.
4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di cui al comma precedente.
6. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal Pubblico Ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.