Friuli: apprendistato, le regole col nuovo TU (Dlgs n.167/11)

 

La riforma lavoro modifica l’apprendistato, introducendo nel contempo nuovi vincoli per i datori di lavoro, il tutto a meno di 3 mesi dalla definitiva entrata in vigore del nuovo TU (Dlgs n.167/11) che ha rivisitato l’istituto individuando nel contratto collettivo la sede unica per la regolazione della formazione, ha previsto 3 nuove forme di regolamentazione ed ha posto alcuni punti fermi: forma scritta, prolungamento per assenze, recesso al termine. Una prima modifica al Tu consiste nella previsione di una durata minima del contratto pari a 6 mesi, fatti salvi i rapporti con i datori di lavoro che operano con cicli stagionali che, quindi, potranno anche prevedere durate inferiori a 6 mesi frazionando l’intero percorso. Viene anche precisato il regime applicabile in caso di recesso con preavviso allo scadere della formazione: durante tale periodo continua a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato restando quindi inalterati gli aspetti contrattuali e previdenziali. Viene anche aumentato il numero di apprendisti assumibili contemporaneamente, ma solo per le aziende con almeno 10 unità. Con la nuova previsione la percentuale tra apprendisti e lavoratori specializzati o qualificati passa dal 100% ad un rapporto di 3 a 2. Tale previsione diventa pienamente operativa dal 1 gennaio 2013. Restano escluse sia per le imprese artigiane per i quali resta in vigore il vecchio rapporto della legge 443/85, sia i datori di lavoro che occupano meno di 10 unità per i quali resta vigente la proporzione di 1 a 1. Regime particolare ed invariato anche per i datori che occupano meno di 3 qualificati o specializzati, o che non occupano nessun lavoratore: per loro sarà possibile assumere comunque fino a 3 apprendisti. Nuovi vincoli arrivano anche con l’introduzione della clausola di stabilizzazione: l’assunzione di apprendisti non sarà possibile se nei 36 mesi precedenti non si saranno confermati in servizio almeno il 30% degli apprendisti. La clausola non è applicabile ai datori di lavoro che occupano meno di 10 unità. Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine