FRiuli: certificato antipedofilia per volontari e catechisti? Il ministero precisa

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Si «sgonfia» il caso dei certificati antipedofilia per catechisti e volontari. Secondo alcune letture di stampa, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 avrebbe costretto anche le parrocchie, le associazioni, le attività sportive e tutti i sodalizi che operano con i minori a chiedere al casellario giudiziario, entro lunedì 6 aprile, per ogni dipendente o collaboratore, anche volontario, il rilascio di una «certificato antipedofilia». Un’eventualità che, sia per i tempi ristrettissimi (impossibile, a questo punto, adeguarsi entro il termine ravvicinatissimo) sia per l’elevato carico burocratico, avrebbe di fatto paralizzato l’attività di parrocchie, oratori e associazioni di vario genere, oltre che le scuole.

Il presunto caso per si basava su una lettura frettolosa della norma, in quanto la lettera del decreto non lascia spazio a equivoci. Sul tema fa chiarezza senza possibilità di dubbio una nota esplicativa dell’Osservatorio legislativo del ministero della Giustizia: «L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro», spiega il ministero.

«Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis – prosegue la nota -, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”».

Non è allora rispondente al contenuto delle nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari: «Costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta», conclude il ministero.