Friuli: danni da terremoto, copertura dello stato, assicurazioni volontarie o obbligatorie?

 

di Marco Federella.

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Il 22 aprile 2009, all’indomani del sisma in Abruzzo, scrivevamo su questa rubrica: «Si è ipotizzata un’assicurazione obbligatoria a copertura degli immobili in caso di fenomeni sismici con la condivisione della copertura tra settore privato (compagnie) e settore pubblico. In termini pratici questa ipotesi condurrebbe alla ripartizione dell’onere conseguente al manifestarsi dei fenomeni sismici oltre che all’alleggerimento dei bilanci pubblici, gravati oggi integralmente dei costi conseguenti e successivi ai terremoti». Parole profetiche. È di questi giorni la notizia dell’emanazione del decreto legge di riforma della Protezione Civile 15 maggio 2012, n. 59, in vigore dal 17 maggio 2012. Il decreto prevede un nuovo regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati ed entro 90 giorni sarà emanato il relativo regolamento attuativo. Diversi i criteri enunciati, ma quello di maggior rilievo è espresso alla lettera b) del secondo comma dell’art. 2 che prevede l’«esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati». Con incredibile tempismo la norma è stata emanata ed è entrata in vigore solo pochi giorni prima del sisma in Emilia Romagna. Quale sorte per i fabbricati di questa regione? La lettera d) dello stesso secondo comma dell’art. 2 del decreto parla di «previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione». È quindi presumibile che i danni di quest’ultimo sisma saranno gli ultimi di cui lo Stato si farà carico. E dopo? Il decreto, non senza una certa disinvoltura, afferma che «possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati». La stragrande maggioranza delle polizze a copertura dei fabbricati esclude espressamente i rischi catastrofali. E, tra questi, in particolare il terremoto. Nei rarissimi casi in cui questo rischio sia compreso, la copertura è solamente parziale. Qualora il regime assicurativo rimanga su base volontaria, come definito dal decreto, per le compagnie risulterà finanziariamente insostenibile garantire in modo completo i rischi sismici. Diverso sarebbe un regime di obbligatorietà delle coperture, al momento difficilmente ipotizzabile.