Friuli: le regole italiane per l’azione collettiva

di RITA BERTOSSI
Dal primo gennaio ’10 è operativa lo strumento della Class action. Tutti, credo, ricordiamo alcune Class action: la battaglia giudiziaria condotta e vinta da un avvocato Usa che raccolse le denunce dei consumatori nei contro un colosso automobilistico per ottenere maggiore sicurezza sulle auto dalla stessa messe sul mercato, partendo dall’ipotesi che un considerevole numero di incidenti stradali fosse in buona parte attribuibile alle carenze di sicurezza di quelle auto. Sempre in Usa, si ricordano le azioni a tutela della salute nei confronti di produttori e commercializzatori di tabacco ritenuti a conoscenza dei danni derivanti dal fumo di sigarette e simili, conclusesi con risarcimenti milionari ai consumatori o ai loro eredi. Ma non pensiamo che la “nostra” Class action sia come quella Usa. Innanzi tutto va detto che per anni in Parlamento si sono succedute sette proposte di legge, dando vita ad accesi dibattiti e senza trovare trasformazione in legge. Finalmente, nella Finanziaria del 2008, c’era l’introduzione dell’Istituto giuridico della Class action e entrata in vigore prevista dal giugno dello stesso anno. Ma a giugno 2008, il governo Berlusconi ha ritenuto di rivederne il testo e la sostanza, provocando così lo slittamento, con due successive proroghe, appunto al primo gennaio 2010. Quali sono le caratteristiche della Class action italiana? Innanzi tutto «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti… sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe… A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni». L’azione in particolare tutela «a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica…; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali…». Praticamente come primo passo uno dei soggetti legittimati ad agire come persona fisica che rientra nella categoria dei consumatori e utenti da soli o associati può agire in giudizio. Le Associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, riconosciute e iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori utenti non possono quindi agire direttamente come tali, ma solo su mandato del consumatore utente. Al Tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa (ma per il Friuli Venezia Giulia trattasi di Venezia) dovrà essere richiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti. Se la richiesta è respinta il ricorrente potrà essere condannato a pagare le spese. Sarà tuttavia possibile ricorrere in Corte d’appello. Se al contrario il giudice ritiene la domanda ammissibile, dispone con quali mezzi debba essere data pubblicità dei contenuti dell’azione proposta a cura e spese di chi ha proposto l’azione collettiva, dando inoltre i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio. In caso di accoglimento della domanda, il giudice decide i criteri per la liquidazione delle somme da restituire o corrispondere ai singoli che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio, nonché della somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Tale pronunciamento è di natura esecutiva. Da ricordare che i consumatori o utenti che si trovino nelle condizioni di “identicità” possono aderire all’azione collettiva entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la pubblicità, depositando in Cancelleria, anche tramite l’attore, l’adesione scritta all’azione. Ciò è ammesso, anche nel giudizio di appello e fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. L’esercizio dell’azione collettiva o la successiva adesione alla stessa, interrompono la prescrizione. A questo proposito giova informare del fatto che è possibile applicare lo strumento dell’azione collettiva solamente agli illeciti successivi al 15 agosto 2009! Parmalat, Cirio, Lehman, per citare solo alcuni casi… addio! Molte sono ancora le questioni da conoscere sulla Class action, e ne parlerò nel prossimo articolo, toccando anche il tema specifico della Class action nei confronti della Pubblica amministrazione. <br />

3 Risposte a “Friuli: le regole italiane per l’azione collettiva”

  1. Il sito http://www.communityclassaction.it/ sta raccogliendo le adesioni per diverse tipologie di azioni collettive (gestori telefonici, compagnie di viaggi etc..). Tutti i servizi offerti per i consumatori sono gratuiti ed in collaborazione con i più importanti studi legali e con le  associazioni di tutela dei consumatori.

  2. Il sito http://www.communityclassaction.it/ sta raccogliendo le adesioni per diverse tipologie di azioni collettive (gestori telefonici, compagnie di viaggi etc..). Tutti i servizi offerti per i consumatori sono gratuiti ed in collaborazione con i più importanti studi legali e con le  associazioni di tutela dei consumatori.

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