Dopo il successo raggiunto nel 2011 con l’approvazione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso il comune di Udine l’associazione si è impegnata nel 2012 con una campagna di informazione e promozione in tutto il territorio della regione.
Numerose sono state le serate di dibattito organizzate in regione e numerosi sono stati i comuni che hanno deliberato per l’istituzione del registro comunale.
Da segnalare in particolare l’approvazione del registro delle dichiarazioni a Trieste e la convenzione stipulata tra il collegio dei notai di Udine e Tolmezzo e un consorzio formato da sette comune della bassa Friulana.
L’attività dell’associazione per promuovere la libertà di scelta sul fine vita non termina qui. Il nostro impegno si rivolge ora verso la Regione affinché si possa quanto prima ottenere un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario accessibile alle strutture sanitarie regionali.
A tale fine l’Associazione Per Eluana promuove una petizione al consiglio regionale di cui si allega il testo.
Invitiamo tutti i cittadini della regione a firmare la petizione e a segnalare all’associazione l’eventuale disponibilità a partecipare alla raccolta firme.
Invitiamo, altresì, i consiglieri comunali dei 214 comuni della regione a partecipare alla raccolta delle firme e a promuovere nel proprio comune l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Auspichiamo, infine, che tale iniziativa venga sostenuta da un numero cospicuo di consiglieri regionali neo-eletti.
La raccolta firme inizierà, tempo meteorologico permettendo, il giorno 18 sabato ore 15.30 in via Cavour a Udine.
Associazione Per Eluana.
ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO
Con l’asterisco i comuni dove il servizio è già stato attivato
1 | AQUILEIA | UD |
* |
2 | ARBA | PN |
|
3 | ARTA TERME | UD |
|
4 | CAMPOLONGO TAPOGLIANO | UD |
* |
5 | CAVAZZO CARNICO | UD |
|
6 | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD |
* |
7 | CORMONS | GO |
|
8 | FIUMICELLO | UD |
* |
9 | FORNI AVOLTRI | UD |
|
10 | FORNI DI SOTTO | UD |
|
11 | GRADISCA D’ISONZO | GO |
|
12 | MOGGIO UDINESE | UD |
|
13 | PALUZZA | UD |
|
14 | PORDENONE | PN |
|
15 | PRATO CARNICO | UD |
|
16 | PREONE | UD |
|
17 | RAVEO | UD |
|
18 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO |
* |
19 | RUDA | UD |
* |
20 | SAN CANZIAN D’ISONZO | GO |
|
21 | SAN QUIRINO | PN |
|
22 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | PN |
|
23 | SAURIS | UD |
|
24 | STARANZANO | GO |
* |
25 | SUTRIO | UD |
|
26 | TARVISIO | UD |
|
27 | TERZO D’AQUILEIA | UD |
* |
28 | TRASAGHIS | UD |
|
29 | TRIESTE | TS |
|
30 | TURRIACO | GO |
|
31 | UDINE | UD |
* |
32 | VERZEGNIS | UD |
|
33 | VILLA VICENTINA | UD |
* |
34 | VILLA SANTINA | UD |
|
Petizione popolare al Consiglio Regionale per l’istituzione di un registro Regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
Premesso che:
La nostra Carta Costituzionale nei suoi principi fondamentali sancisce:
Articolo 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.
Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
che la Costituzione sancisce altresì:
Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Richiamato
Il Codice Di Deontologia Medica che prevede:
Articolo 16: Accanimento diagnostico-terapeutico. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo 35: Acquisizione del consenso. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente…
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
Articolo 38: Autonomia del cittadino e direttive anticipate. Il medico deve astenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria,analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
Il codice deontologico IPASVI che prevede:
Articolo 36: L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita.
Articolo 37:L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui
chiaramente espresso in precedenza e documentato.
Preso atto che:
ad oggi sono 34 i comuni – corrispondente al 40% della popolazione residente in regione- del Friuli Venezia Giulia che hanno deliberato per l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
I sottoscrittori chiedono che:
a) sia reso possibile per i cittadini residenti in regione registrare sulla Carta Regionale dei Servizi la dichiarazione anticipata di trattamento sanitaria depositata presso il comune o preso un notaio;
b) tale servizio venga attivato sia presso gli sportelli di tutte le aziende sanitarie sia on-line;
c) alle strutture sanitarie regionali pubbliche e convenzionate vengano date istruzioni e strumenti per accedere a tali documenti in caso di necessità.
Dopo il successo raggiunto nel 2011 con l’approvazione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso il comune di Udine l’associazione si è impegnata nel 2012 con una campagna di informazione e promozione in tutto il territorio della regione.
Numerose sono state le serate di dibattito organizzate in regione e numerosi sono stati i comuni che hanno deliberato per l’istituzione del registro comunale.
Da segnalare in particolare l’approvazione del registro delle dichiarazioni a Trieste e la convenzione stipulata tra il collegio dei notai di Udine e Tolmezzo e un consorzio formato da sette comune della bassa Friulana.
In allegato è presente il riepilogo della situazione dei registri aggiornata ad aprile 2013.
L’attività dell’associazione per promuovere la libertà di scelta sul fine vita non termina qui. Il nostro impegno si rivolge ora verso la Regione affinché si possa quanto prima ottenere un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario accessibile alle strutture sanitarie regionali.
A tale fine l’Associazione Per Eluana promuove una petizione al consiglio regionale di cui si allega il testo.
Invitiamo tutti i cittadini della regione a firmare la petizione e a segnalare all’associazione l’eventuale disponibilità a partecipare alla raccolta firme.
Invitiamo, altresì, i consiglieri comunali dei 214 comuni della regione a partecipare alla raccolta delle firme e a promuovere nel proprio comune l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Auspichiamo, infine, che tale iniziativa venga sostenuta da un numero cospicuo di consiglieri regionali neo-eletti.
La raccolta firme inizierà, tempo meteorologico permettendo, il giorno 18 sabato ore 15.30 in via Cavour a Udine.
Associazione Per Eluana.
SITUAZIONE REGISTRI COMUNALI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA AGGIORNATA A MAGGIO 2013
SITUAZIONE REGISTRI COMUNALI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA AGGIORNATA A MAGGIO 2013
ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO
Con l’asterisco i comuni dove il servizio è già stato attivato
1 |
AQUILEIA |
UD |
* |
2 |
ARBA |
PN |
|
3 |
ARTA TERME |
UD |
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4 |
CAMPOLONGO TAPOGLIANO |
UD |
* |
5 |
CAVAZZO CARNICO |
UD |
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6 |
CERVIGNANO DEL FRIULI |
UD |
* |
7 |
CORMONS |
GO |
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8 |
FIUMICELLO |
UD |
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9 |
FORNI AVOLTRI |
UD |
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10 |
FORNI DI SOTTO |
UD |
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11 |
GRADISCA D’ISONZO |
GO |
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12 |
MOGGIO UDINESE |
UD |
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13 |
PALUZZA |
UD |
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14 |
PORDENONE |
PN |
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15 |
PRATO CARNICO |
UD |
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16 |
PREONE |
UD |
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17 |
RAVEO |
UD |
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18 |
RONCHI DEI LEGIONARI |
GO |
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19 |
RUDA |
UD |
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20 |
SAN CANZIAN D’ISONZO |
GO |
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21 |
SAN QUIRINO |
PN |
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22 |
SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
PN |
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23 |
SAURIS |
UD |
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24 |
STARANZANO |
GO |
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25 |
SUTRIO |
UD |
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26 |
TARVISIO |
UD |
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27 |
TERZO D’AQUILEIA |
UD |
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28 |
TRASAGHIS |
UD |
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29 |
TRIESTE |
TS |
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30 |
TURRIACO |
GO |
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31 |
UDINE |
UD |
* |
32 |
VERZEGNIS |
UD |
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33 |
VILLA VICENTINA |
UD |
* |
34 |
VILLA SANTINA |
UD |
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Petizione popolare al Consiglio Regionale per l’istituzione di un registro Regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
Premesso che:
La nostra Carta Costituzionale nei suoi principi fondamentali sancisce:
Articolo 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.
Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
che la Costituzione sancisce altresì:
Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Richiamato
Il Codice Di Deontologia Medica che prevede:
Articolo 16: Accanimento diagnostico-terapeutico. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo 35: Acquisizione del consenso.Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente…
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
Articolo 38: Autonomia del cittadino e direttive anticipate. Il medico deve astenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria,analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
Il codice deontologico IPASVI che prevede:
Articolo 36: L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita.
Articolo 37:L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui
chiaramente espresso in precedenza e documentato.
Preso atto che:
ad oggi sono 34 i comuni – corrispondente al 40% della popolazione residente in regione- del Friuli Venezia Giulia che hanno deliberato per l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
I sottoscrittori chiedono che:
a) sia reso possibile per i cittadini residenti in regione registrare sulla Carta Regionale dei Servizi la dichiarazione anticipata di trattamento sanitaria depositata presso il comune o preso un notaio;
b) tale servizio venga attivato sia presso gli sportelli di tutte le aziende sanitarie sia on-line;
c) alle strutture sanitarie regionali pubbliche e convenzionate vengano date istruzioni e strumenti per accedere a tali documenti in caso di necessità.