Enemonzo: Levis Stefani vs Trenitalia (e vince lui)

Chi viaggia in treno in condizioni proibitive, ha diritto al risarcimento dei danni morali. E’ quanto stabilisce – rende noto il Codacons di Udine – una sentenza del Giudice di pace presso il Tribunale friulano dopo la denuncia presentata da Levis Stefani, di Enemonzo ,contro Trenitalia. Il friulano ha ottenuto il risarcimento (la cifra simbolica di 200 euro piu’ le spese) a causa della ”condotta negligente di Trenitalia, incapace di sopperire adeguatamente – si legge nella sentenza – ad un guasto tecnico” e di garantire ugualmente il trasporto dei passeggeri in condizioni dignitose.

Una risposta a “Enemonzo: Levis Stefani vs Trenitalia (e vince lui)”

  1. Aggiornamento del 17/02/2010

    Friulano risarcito da Trenitalia per i danni morali subiti a causa di un viaggio da incubo sulla tratta Mestre-Udine. Il tribunale, grazie al supporto del Codacons, il coordinamento dei consumatori, ha dato ragione a Levis Stefani, di Enemonzo, che ha ottenuto così 200 euro più le spese, per un totale di 663 euro. Una cifra simbolica, ma comunque molto più importante è la possibilità, dopo questa prima causa “pilota” andata a buon fine, per pendolari e viaggiatori, farsi risarcire in caso di “inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto”, come accertato nel caso dell’assistito del Codacons.
    Ma andiamo con ordine e raccontiamo la storia, che risale a 4 anni fa. Il carnico, appena dimesso dal nosocomio di Mestre, nel giugno 2006 doveva rientrare a Udine con il treno in partenza alle 17.08, che a causa di un guasto tecnico viene soppresso. L’uomo, assieme ad altri utenti delle Ferrovie, viene dirottato sul treno successivo diretto per Udine: peccato che questo fosse sovraffollato, con passeggeri stipati in piedi in solo 4 carrozze in condizioni proibitive, accalcati in un caldo soffocante a causa della rottura dell’impianto di condizionamento. I testimoni sentiti hanno poi confermato le condizioni di estremo disagio con cui si svolse, quell’afoso pomeriggio di giugno, il viaggio da Mestre a Udine. Levis Stefani ha quindi richiesto a Trenitalia i danni morali poiché, già sofferente, ha ritenuto il disservizio lesivo dei suoi diritti sia dal punto di vista fisico che psichico, ottenendo il risarcimento a causa della “condotta negligente di Trenitalia, incapace di sopperire adeguatamente – si legge nella sentenza – a un guasto tecnico” (tra l’altro già noto a Mestre dal capotreno e il macchinista, che però avevano avuto ordine di proseguire) e di garantire ugualmente il trasporto dei passeggeri in condizioni dignitose. Il Codice di consumo, infatti, individua espressamente il «diritto alla sicurezza e alla qualità dei servizi, e all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza», riconosciuto, inoltre, quale diritto fondamentale della persona.
    «Questa sentenza – commenta il presidente provinciale del Codacons di Udine Nicola D’Andrea – risulta importante perché è un’ulteriore conferma dell’inapplicabilità delle limitazioni della responsabilità previste da una legge degli anni ’40 (legge 911/1945) a favore delle Ferrovie dello Stato, che di fatto ammetteva, a prescindere dai danni lamentati, solo il rimborso del biglietto. Da quando queste sono divenute una Società per azioni la richiesta dei danni a tale soggetto è pertanto legittima, secondo le ordinarie norme civilistiche». A Trenitalia, infatti, gli utenti chiedono una prestazione come a qualsiasi altra società: nel caso del friulano Stefani è evidente l’inadempimento contrattuale – ossia condizioni di viaggio anomale rispetto al regolare svolgimento del servizio di trasporto – che dà luogo all’obbligazione risarcitoria per Trenitalia, che non ha «ottemperato all’impegno di diligenza richiesto».

I commenti sono chiusi.