Friuli: come tutelarsi dal maketing e dai contratti stipulati via telefono


di Rita Bertossi

“Vuole risparmiare?”… “Le offriamo a prezzo speciale un periodo di prova..”, “Facciamo uno sconto del… sul prezzo ….” Quanti di noi consumatori hanno ricevuto telefonate di questo tenore! Società erogatrici di energia elettrica e gas, telefonia, abbonamenti a “pacchetti” di servizi televisivi (partite di calcio della squadra del cuore, film, documentari ecetera) utilizzano il mezzo telefonico per ottenere contratti, come previsto da una specifica normativa. Nonostante le trasmissioni radio e televisive dedicate e gli articoli specifici sulla stampa, ancor oggi frotte di utenti si rivolgono alle Associazioni di tutela dei Consumatori per avere informazioni su come comportarsi nei confronti di società fornitrici di servizi dalle quali hanno ricevuto appreso con comunicazione scritta di aver scelto, senza aver firmato alcunché, compagnie di telefonia mobile, fissa o da società erogatrici di gas o elettricità di servizi internet  Si tratta dei “contratti a distanza”, di cui più volte ho scritto, presentando in queste note casi frequenti. Purtroppo ancora troppi i consumatori che non sanno che viene attivato un contratto rispondendo telefonicamente ad alcune domande e pur preavvisati che le risposte verranno registrate. Spesso mi è stato riferito che le persone danno i propri dati, ma chiedono di ricevere il contratto per esaminarlo e decidere, oppure di richiamare, volendo confrontarsi con i famigliari. Le registrazioni devono avere uno schema preciso, essere conservate per un tempo determinato e riguardano informazioni indispensabili (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo ed altro legato alla tipologia di servizio proposto) e gli utenti, ricevuta la comunicazione di attivazione del contratto, protestano ma riascoltando la registrazione del contatto, si chiedono perché non sia obbligatorio registrare l’intera conversazione, (spese per attivazioni e disattivazioni, durata, modalità e tempi per esercitare il ripensamento/ recesso)? E perché non viene annullato il contratto,qualora attivato prima dei termini (10 gg. feriali) in caso di ripensamento correttamente esercitato, stornando le fatture emesse e rimborsando le spese sostenute per affermare il proprio buon diritto?