Friuli: le opportunità della mediazione e della conciliazione

 

di RITA BERTOSSI

E’ entrata in vigore il 21 marzo la mediazione finalizzata alla conciliazione in tema di risarcimento di sinistri stradali e liti condominiali. Dopo i diritti reali, le successioni ereditarie, le locazioni, il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica, contratti assicurativi e bancari, per citarne soltanto alcuni, ecco il completamento delle materie sottoposte a tentativo obbligatorio di mediazione civile e commerciale. Se pensiamo a quali e quante sono, per esempio, le controversie per le quote dei servizi comuni, per i lavori straordinari, per il disturbo della quiete, per l’addebito del costo per la riparazione dei balconi eccetera, comprendiamo quanto può rivelarsi utile per i cittadini consumatori e utenti esperire il tentativo obbligatorio per dirimere beghe condominiali di scarso valore o incidenti automobilistici senza danni alle persone o su risarcimento danni il cui l’importo è di gran lunga inferiore alle spese di giudizio. Importante conoscere i vantaggi della mediazione-conciliazione: tempi e costi innanzitutto. Il mediatore è «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di prendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo». Quattro mesi sono il termine per chiusura del procedimento di mediazione, e non è obbligatoria l’assistenza legale. All’art. 8 «… il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di mediazione o in quello dallo stesso indicato». Rispetto alle normali spese di giustizia, i costi per l’accesso alla mediazione-conciliazione obbligatoria sono sopportabilissimi e si possono verificare presso ciascun organismo (ad es. la Camera di Commercio). Inoltre sul sito del Ministero della Giustizia (Decr. 180/2010) troviamo la tabella A (art. 16, comma 4) su «l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento…». Se la conciliazione riesce, il verbale di accordo, entro i 50 mila euro, non paga l’imposta di registro. Se il valore è maggiore, si paga solamente la parte eccedente. Inoltre non è dovuto alcun bollo sugli gli atti del procedimento di mediazione. Una buona opportunità!