Friuli: nelle assemblee di condominio, le deleghe possono arrivale al 20%

di Vito Savino.

Come è cambiato il sistema delle deleghe in condominio per la partecipazione all’assemblea? L’articolo 67 in materia, con disposizioni di attuazione, del codice civile è stato sostituito integralmente dalla legge 11.12.2012 n. 220 e recita come segue:  Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (…).  Il medesimo articolo va ad analizzare, nei commi successivi, problematiche legate a usufruttuari e nudi proprietari e dispone in materia di diritto di voto affrontando un argomento che è sempre stato controverso nella vita del condominio: la possibilità di delega all’amministratore. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Il legislatore mette definitivamente la parola fine a tutte le contestazioni legate alla delega e al voto dell’amministratore, in quanto delegato. Degno di nota, inoltre, il fatto che venga specificato che questa disposizione sia da applicare a qualunque assemblea, non solo a quella ordinaria ove viene discusso ed approvato il bilancio condominiale. In sostanza il legislatore introduce una linea generale sulla quota di rappresentanza unicamente per il caso in cui i condomini siano più di venti ma non dispone nulla riguardo ad altre casistiche, se non per impedire che l’amministratore possa partecipare all’assemblea in qualità di delegato. E’ corretto segnalare che alcuni regolamenti condominiali portano delle limitazioni in merito alle deleghe per lo svolgimento delle assemblee: tuttavia questte disposizioni devono sempre tenere presente il principio generale dettato dalla norma in oggetto e nel caso dispongano il contrario è sempre la stessa norma a dover essere seguita ed applicata. Lo strumento della delega è fondamentale nella gestione di un condominio perchè possa essere portato in valutazione anche il voto della persona non presente che con il conferimento della delega a persona di sua fiduci, che presenzierà in sede assembleare, porterà all’attenzione dell’assemblea tutta le proprie valutazioni in merito all’argomento di cui all’ordine del giorno.