Friuli: la provocazione di Cisilino, “Sul furlan a scuele al à reson Monti”

di WILLIAM CISILINO

Mi displâs, ma sul furlan a scuele al à reson Monti. Al à reson, ancje se il so “modus operandi” al va sot de acezion di “muse rote”. Mi spieghi miôr. A Monti e al Guvier talian i free pôc e nuie dal furlan, ni in sens positîf, ni negatîf. Se mai al ven considerât un intric, un fastili, ma di nissun cont. Ce che i interesse pardabon al Guvier al è di ridusi il numar dai dirigjents scolastics. Stant che ca in Friûl si à zuiade la cjarte des minorancis par derogâ a lis normis statâls e mantignî cussì 19 dirigjents in plui, il Guvier al à tornât a tirâ fûr la distinzion fra lenghis minoritariis di serie “A” (todesc, sloven e francês) e di serie “B” (dutis chês altris), disint che la deroghe si apliche dome a lis primis. Mâl. Malon. Parcè che la discriminazion fra minorancis e jere stade aromai superade cu la leç 482/99 (ancje se, par dî il vêr, la nestre Regjon, tal 2004, e veve tentât di ripristinâle, in ocasion dal rinovament dal Statût regjonâl – mai lât in puart, graziant Idiu). Falât il mieç, viodìn se lu è ancje il fin. Alore domandìnsi: parcè mai scuelis che in passe dîs agns no àn fat mai une ore di furlan (cun dut che lu previodi la leç) veressino di gjoldi impropriamentri di une deroghe pes minorancis? Tes “veris” scuelis di minorance si dopre la lenghe minoritarie come lenghe veicolâr tal 80% des oris. Tes “veris” scuelis di minorance e esist une classe di concors di pueste pai insegnants. Dutis robis che nô no vin. E no lis vin parcè che la plui part di sindacâts, politics e dirigjents scolastics (i stes che cumò a protestin) no lis àn voludis co e jere in vore, tal 2007, la discussion su la leç regjonâl sul furlan. “E ‘l modo ancor m’offende”, al disarès Dante. Ma Monti al à reson.

2 Risposte a “Friuli: la provocazione di Cisilino, “Sul furlan a scuele al à reson Monti””

  1. SUL FRIULANO A SCUOLA

    I padri costituenti previdero per la nostra Regione uno Statuto speciale (Art.116: “ Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli – Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”; così modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 all’art. 2: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”); ma mentre gli Statuti delle altre quattro regioni furono approvati nel 1948, per quello del Friuli-Venezia Giulia bisognerà aspettare la Legge Costituzionale 30 gennaio 1963; addirittura per le Regioni a Statuto ordinario si arriverà al 1970.
    In Friuli la ‘friulanità’ ha assunto la forma del cosiddetto “autonomismo”, fondato soprattutto sul riconoscimento del ‘friulano’ come lingua e forma evidente della specifica identità, del quale è considerato ‘padre’ Tiziano Tessitori (1895 1973), che aveva iniziato la sua attività politica nelle file del Partito popolare di don Sturzo. “Al governo con De Gasperi – come scrive il suo biografo Michele Meloni – nella stagione della “rinascita”, senatore e ministro, penalista e storico, Tessitori ha legato in maniera indissolubile il suo nome alla Regione Friuli Venezia Giulia, della quale, appunto, è considerato uno dei “padri fondatori”. Un padre per alcuni aspetti ”incompreso” – aveva sempre ritenuto necessario allestire una struttura politica e amministrativa più duttile e dinamica, fondata sul presupposto che le sue componenti territoriali, anche tanto diverse tra loro (Trieste e il Friuli), richiedevano e richiedono il massimo di autonomia per poter convivere sotto un unico statuto – , nel cui disegno politico di allora si riconoscono molte proposte di adesso, non ultima una certa idea di autonomia, indispensabile per poter coniugare rispetto delle differenze territoriali e unità statale.”
    Anche Pier Paolo Pasolini, fino al 1949 a Casarsa, dove fonda l’Academiuta di lenga furlana, interviene sulla questione nel Quaderno romanzo n°3 (giugno 1947) con un articolo dal titolo Il Friuli autonomo, in cui privilegia soprattutto la ‘specialità’ della lingua:

    Noi abbiamo l’inopportuno candore, di confessare qual’è il nostro interesse, che è poi il nostro primo argomento per spalleggiare la causa dell’autonomia. Non denaro, né ambizione, ma una poetica. Una poetica della poesia dialettale come antidialetto, cioè come lingua… Lingua ladina, dunque, non dialetto alpino.
    L’art. 6 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»; per quanto riguarda la nostra regione, alla X delle Disposizioni finali e transitorie si legge che “Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6”. La Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che pur ribadisce all’art. 1 che “La lingua ufficiale della Repubblica é l’italiano”, riconosce nell’articolo 2 la specificità del friulano (“In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”) e permette di attivare tutte le iniziative per la sua tutela e valorizzazione, ad esempio in ambito scolastico, come prevede l’art. 4, di cui riportiamo solo i primi due punti:
    1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
    2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
    La ricchezza della nostra regione sta nella diversità di caratteri e di parlate, nella nostra identità pluralistica e, paradossalmente, nella nostra unità. Oggi risulta fondamentale tutelare queste singolarità che rischiano di disperdersi nell’ oceano dell’ omologazione. Valori come il culto della casa (del fogolâr), della famiglia, del lavoro, dell’onestà del senso del dovere collettivo, rischiano di essere travolti dalle correnti oggi prevalenti. La diffusione della lingua friulana ha il merito di conservare la cultura e la tradizione. Sarebbe auspicabile una tutela maggiore per una lingua che racchiude le nostre origini e radici, testimonianza di una storia millenaria. Lo Stato in questo senso si è mobilitato istituendo l’ insegnamento della lingua ladina nelle scuole elementari, ma solo una maggiore autonomia e valorizzazione locale sono i presupposti necessari alla sopravvivenza e sviluppo del friulano.

  2. E QUESTO?

    Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
    Proponenti: Esteri

    Art. 1.

    (Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

    Art. 2.

    (Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 della Carta stessa.

    Art. 3.

    (Ambito di applicazione)

    1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell’Allegato A alla presente legge.

    Art. 4

    (Programmazione televisiva)

    1. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione dei programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie richiamate nell’articolo 3 della presente legge, conformemente al disposto dell’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

    Art. 5

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Allegato A

    (articolo 3)

    DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE

    REGIONALI O MINORITARIE

    Articolo 8, paragrafo 1:

    a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e slovene; b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

    b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

    b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

    c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e slovene; c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

    c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

    c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

    d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e slovene; d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

    d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

    f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 9, paragrafo 1:

    a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e slovene;

    a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’Alto Adige;

    b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’Alto Adige;

    c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’Alto Adige;

    d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’Alto Adige.

    Articolo 9, paragrafo 2:

    c: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

    Articolo 10, paragrafo 1:

    a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

    a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

    b: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

    c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 10, paragrafo 2:

    a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    c: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

    d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 10, paragrafo 3:

    a: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

    b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

    Articolo 10, paragrafo 4:

    a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 10, paragrafo 5:

    lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 11, paragrafo 1:

    a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

    e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 11, paragrafo 2:

    lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 11, paragrafo 3:

    lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 12, paragrafo 1:

    a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    e: lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 12, paragrafo 3:

    lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 13, paragrafo 1:

    c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

    Articolo 13, paragrafo 2:

    a: lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    b: lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    c: lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

    d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

    e: lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige.

    Articolo 14:

    a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

    b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

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